Sentenza TAF del 14 marzo 2018, C-452/2018

13 marzo 2018 – Il tribunale giudicante non è entrato nel merito dell’istanza, presentata dal titolare dell’omologazione nell’ambito dell’impugnazione di una decisione dell’UFSP relativa alla verifica triennale dei prezzi dei medicamenti, di revocare l’effetto sospensivo del ricorso relativamente alle parti della decisione dell’UFSP non impugnate. Ciò è da ricondirre al avvenuto fatto che gli aspetti non contestati della riduzione dei prezzi sono parte dell’oggetto dell’impugnazione ma non dell’oggetto litigioso e che l’effetto sospensivo in caso di impugnazione parziale di una decisione è valido solo in relazione all’oggetto litigioso.